Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Centrali di committenza

MEPA ED AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
QUESITO del 08/02/2012

Abbiamo ricevuto da alcune ditte del settore fornitura e allestimento ambulanze comunicazioni in cui si afferma che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è possibile acquistare tramite AFFIDAMENTO DIRETTO ambulanze dagli operatori economici presenti in vetrina senza espletare alcuna delle procedure previste dagli artt. 124 o 125 del D.lgs. 163/2006. Trattandosi di forniture di importo superiore a € 40.000, limite oltre il quale il Codice dei Contratti non consente l'affidamento diretto ma impone di espletare una gara d'appalto sotto soglia comunitaria o almeno una procedura di cottimo fiduciario attraverso la richiesta formale di almeno 5 preventivi (anche tramite procedura informatica), si chiede se acquistando sul MEPA si può derogare a tale norma e in caso di risposta affermativa si chiede in base a quale disposizione legislativa

Centrali di committenza
QUESITO del 28/03/2013

L’Unione Comuni..to è costituita da quattro Comuni, di cui tre Comuni fanno parte della Provincia di Alessandria ed uno della Provincia di Asti e conta una popolazione di 3200 abitanti. SI CHIEDE Se il Comune di ... può validamente far parte della stessa centrale di committenza dei tre Comuni facenti parte della Provincia di Alessandria ed avente come bacino l’Unione di Comuni B.. . SI CHIEDE Altresì, se il bacino di popolazione dell’intera Unione (3200 abitanti) sia sufficiente comunque alla formazione di una centrale di committenza, acclarato che la Regione Piemonte consente la formazione di Unioni di Comuni di differenti Province, purchè gli stessi siano limitrofi tra loro, (condizione assolta dall’unione) ed abbiano una popolazione superiore a tre mila abitanti, condizione anche questa assolta dall’Unione. In attesa di un cortese e sollecito riscontro al fine di poter assolvere a quanto previsto dalla vigente normativa, e nei termini dalla stessa previsti, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti

Mepa - Requisiti di ordine generale
QUESITO del 20/02/2013

Nel caso di ordine diretto di acquisto effettuato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (affido diretto per importi inferiori ad € 40.000) occorre comunque provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006, prima di procedere all'affidamento della fornitura? Oppure per il fatto stesso che il fornitore sia iscritto al mepa è possibile procedere direttamente all'ordine senza effettuare alcun controllo?

Centrali di committenza
QUESITO del 28/03/2013

Il Comune di O., avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si appresta, ai sensi del novellato art. 33 del D.L.vo 163/2006, a costituire con altri Comuni un’unica centrale di committenza. A tal proposito si chiede di sapere se nella convenzione da approvare per la costituzione di tale centrale di committenza sia possibile inserire,per i lavori pubblici, un limite finanziario al di sotto del quale la competenza rimane del Comune, cioè non passa alla centrale di committenza. In caso di risposta positiva si chiede di saper quale sia tale limite, ed in particolare se tale limite può essere fissato ad € 500.000,00.

E’ corretto che un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possa procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro fino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 23-ter della Legge n. 114/2014 (01.01.2015 per beni e servizi e 01.07.2015 per lavori) che modifica nuovamente il comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006. N.B. Mi risulta che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, giusta deliberazione n.144/2014/SRCPIE/PAR, abbia espresso parere contrario anche se il quesito posto dal Sindaco del Comune di Torre Canavese, era riferito all’interpretazione dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n.163/2016 come riformulato dal D.L n. 66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014. Ringraziando per la collaborazione e in attesa di un cortese riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE ANAC
Trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014.

L'art. 33 c. 3 bis stabilisce tra l'altro che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi .......... ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi". La domanda è se questo accordo consortile può essere costituito tra un Comune capoluogo di Provincia (Ente capofila) e altri comuni non capoluogo.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
QUESITO del 12/03/2015

Centrale Unica di Committenza (come novellata dalla L.114/2014): dal primo gennaio 2015 è obbligatoria per i Comuni non capoluogo di provincia per espletare le procedure di gare per l’acquisto di beni e servizi (per i lavori pubblici l’obbligo scatta dal primo luglio 2015). L'unione di comuni siciliani "Terre di …." (n.5 comuni), in data 05/02/2015, hanno approvato il regolamento di istituzione della Centrale Unica di Committenza. In forza dell’art. 1 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 che sancisce “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge… si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 … e le sue modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e le successive modifiche ed integrazioni. In Sicilia opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione. La vigente normativa sulle centrali uniche di committenza non tiene conto che l’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00, e che, in Sicilia, è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, in conformità a richiesta motivata, dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo dell’appalto. Quanto sopra, ad avviso, in contrasto con i commi 1 2 e 3 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006. SI CHIEDE, CORTESEMENTE, chiarimento circa l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenze per i comuni siciliani, non capoluogo di provincia, in virtù di quanto sopra esposto

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?

2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?

3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice?

La presente per avere conferma o meno se, come Comune dotato di una Centrale Unica di Committenza, dobbiamo necessariamente ricorrere alla Regione Toscana o a Consip in qualità di soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 per svolgere una gara di affidamento del servizio di traporto scolastico di importo superiore a 40.000 Euro. Ciò a seguito dell'ampliamento delle categorie merceologiche effettuato con DPCM 11 luglio 2018 (in vigore dal 16 agosto) che ha appunto incluso il trasporto scolastico fra i servizi da acquisire attraverso i soggetti aggregatori.

Il nostro Comune ha indetto una procedura di gara per l’appalto di un servizio sociale di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo svolgimento della procedura di gara è stato affidato alla Centrale Unica di Committenza di cui l’ente è parte. Il servizio oggetto dell’appalto riguarda solo il nostro Comune. Premesso che nelle procedure di gara la CUC assume fino alla proposta di aggiudicazione la responsabilità sub-procedimentale ai sensi della Legge n. 241/90, il RUP dell’ente aderente assume che ogni decisione in merito ad atti di intervento nel procedimento che incidano sulla proposta di aggiudicazione già assunta dalla CUC ma non ancora approvata dal Dirigente, debba essere istruita e valutata dalla CUC stessa che dopo le verifiche deve riesaminare l’originaria proposta di aggiudicazione ed assumere le relative decisioni (revisione della graduatoria e nuova proposta di aggiudicazione). Successivamente il RUP adotterà, come stabilisce il par. 5.2 delle LG ANAC n.3 le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. La CUC ribadisce la competenza del RUP a decidere in merito in quanto ha concluso la verifica della documentazione amministrativa e, quindi, la fase di ammissione alla gara. Chi ha ragione ?

Nomina di Commissario in caso di CUC In caso di gare svolte dalla CUC il RUP per la procedura di affidamento è distinto dal RUP per la fase di esecuzione del Contratto. Si chiede se il RUP per la fase di esecuzione è compatibile con la nomina come Commissario in caso di gare con OEPV.

Un comune non capoluogo aderendo alla centrale di committenza "ASMEL ", assolve a quanto prescritto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016?

Nel caso in cui il Soggetto aggregatore di riferimento abbia attivato una Convenzione per una delle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018), in particolare pulizia e Trasporto scolastico, l'adesione alla quale comporterebbe per l'Amministrazione dei costi notevolmente più elevati rispetto a quelli ottenuti con procedure di gara autonome, sarebbe possibile attivare una procedura di gara autonoma oppure è comunque necessario aderire alla Convenzione del Soggetto Aggregatore ?

Il sottoscritto avv. Nicola Travaglini, Commissario dell'Istituto Autonomo Case Popolari della prov. di Campobasso, ente con codice fiscale 00054610704 e codice AUSA 0000155634, con la presente chiede di conoscere eventuali condizioni che impongano il ricorso alle centrali uniche di committenza per appalti di lavori sopra soglia comunitaria, ovvero se sussistano deroghe a tali limitazioni fino al 31/12/2023.
f.to avv. Nicola Travaglini

Buongiorno,
con la presente si chiede se il ricorso alle gare in modalità ASP consente di adempiere a quanto imposto dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021 circa l'obbligo al ricorso, per i Comuni non capoluogo di provincia, alle centrali di committenza, per le procedure di gara afferenti il PNRR.
Grazie.
Cordiali saluti.

Alla luce dei comunicati del Ministero degli Interni del 17 dicembre 2021 e del 25 marzo 2022 pubblicati sul sito della finanza locale ai seguenti indirizzi https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021 e https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-25-marzo-2022, con la presente si chiede se il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SPA soddisfa quanto previsto dall’art. 37 co. 4. del Codice dei Contratti in tema di obblighi di aggregazione per i Comuni non capoluogo di provincia per interventi finanziati all’interno del PNRR.

Considerato che
- Come indicato nel Comunicato del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2021 e nei precedenti pareri resi da questo Ministero nell’applicazione dell’art. 52 DL 77/2021 restano salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 comma 1 e 2 primo periodo del d.lgs. 50/2016;
- non è ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- il combinato disposto degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del d.lgs. 50/2016 prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 179/2012;
- Che l’ANAC nelle proprie FAQ ha ribadito che la qualificazione ai sensi dell’articolo 38, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’AUSA.

Al fine della gestione autonoma degli appalti PNRR nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all’art. 37 comma 1 e comma 2 primo periodo, si chiede conferma che:
- la qualificazione richiesta dall’art. 37 comma 2 primo periodo è costituita dall’iscrizione del Comune in AUSA, non essendo ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- pertanto i comuni non capoluogo iscritti all’AUSA possono procedere agli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili, come previsto dall’art. 37 co 2 d.lgs. 50/2016.

APPALTI PNRR
QUESITO del 15/09/2022

Dovendo aggiudicare una gara per lavori finanziati con fondi riconducibili al PNRR, si chiede se sia conforme al dettato normativo del ripristinato obbligo ex art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti il ricorso alla "Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.".
Si rappresenta che il comune di Baselice , in conformità all’art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile e che il RUP della gara è profilato su ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l." e il comune di Baselice risulta centro di costo.

Si chiede di verificare se è conforme alla disciplina del Contratti Pubblici, la possibilità per il Comune destinatario di fondi del PNRR-PNC, di provvedere in autonomia ad effettuare la selezione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata per lavori, mediante un proprio avviso o selezione su proprio Elenco, e di lasciare poi alla Centrale di Committenza le fasi successive (dall’invito sino alla aggiudicazione), comunicando un elenco di Imprese in forma riservata.
Si chiede di conoscere se tale spezzatino della procedura possa determinare dei rilievi da parte delle Autorità o degli Enti finanziatori.